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Comunicato
In ottemperanza alla nota del 04 maggio 2020 prot. N. 798, avente ad oggetto le “Indicazioni ripartenza formazione – fase 2 fase3,
viene confermato che fino alla sessione di Dicembre 2020 gli esami di profitto, di laurea e finali si svolgeranno in modalità a distanza;
la presenza on-line della Commissione d’esame, i cui componenti saranno collegati attraverso l’aula virtuale con la contemporanea presenza
in rete di almeno due studenti oltre all’esaminato. Contestualmente i Presidenti delle commissioni predisporranno il verbale GOMP. Viene ripristinato il servizio biblioteca su prenotazione nei giorni di Martedì e Mercoledì. In un tempo di emergenza l’Università’ “G. Fortunato” assicura la regolare continuazione delle sue attività di istituto grazie all’esperienza maturata, che proprio in condizioni come le attuali conferma l’efficacia e la validità delle Università telematiche, in grado di mantenere un continuo colloquio tra corpo docente, tutors e studenti in virtù di una organizzazione amministrativa e di una tecnologia consolidate.

Tirocinio obbligatorio per le professioni psicologiche | Università Telematica Giustino Fortunato

Tirocinio obbligatorio per le professioni psicologiche


La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art.5) ed il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico. Informazioni generali

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatorio ed ha le seguenti finalità:

  • integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche
  • apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche
  • essere capaci di riflettere e discutere sulle attività proprie ed altrui
  • iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’esame di Stato per la sezione B (ai cui iscritti spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche) e all’esame di Stato per la sezione A (ai cui iscritti spetta il titolo professionale di psicologo).

A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 con inizio dall’anno accademico 2008/2009, ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo e alla sezione A dell’Albo, sarà regolato dalle seguenti norme.

Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 ex DM 270/2004)

Il tirocinio semestrale (pari a 500 ore) richiesto per l’ammissione all’esame di Stato – sezione B dell’Albo deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.

Lauree magistrali in Psicologia (LM-51 ex DM 270/2004)

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali richiesto per l’ammissione all’esame di Stato – sezione A dell’Albo, deve avere la durata di un anno (pari 1000 ore) e deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea. Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio in relazione ai periodi di svolgimento delle sessioni degli Esami di Stato, questo dovrà essere iniziato nelle due date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (15 marzo e 15 settembre) atteso che l’interessato abbia già conseguito il titolo di studio.

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio. Iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 (norme transitorie) Restano valide le norme attuali, che prevedono che il tirocinio possa essere effettuato anche durante il corso di studi, per gli studenti che risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999 e che terminino il loro tirocinio entro dicembre 2010 (lauree specialistiche) ed entro settembre 2010 (lauree triennali).

Dove si può svolgere il tirocinio?

Il tirocinio post-lauream può essere svolto presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università oppure presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine.

I tirocini di norma, possono essere svolti sia all’interno che all’esterno dell’Università, e sono così configurati

Tirocini extra moenia

  1. Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  2. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
  3. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
  4. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
  5. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
  6. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini post-lauream presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Facoltà di Psicologia e l’Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell’Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Tirocini intra moenia

Appartengono a questa tipologia i tirocini che vengono realizzati all’interno di Dipartimenti, Istituti, Centri Interdipartimentali e Servizi Universitari che appartengono all’Università. In questi casi non è necessario che la struttura si convenzioni con la Facoltà di Psicologia e il supervisore può essere sia uno psicologo iscritto all’Albo sia un docente/ricercatore di disciplina psicologica.

Chi supervisiona il tirocinio?

La supervisione del tirocinio può essere effettuata sia da uno psicologo iscritto all’Albo professionale da almeno 3 anni, sia da un docente o ricercatore universitario di disciplina psicologica. Secondo quanto indicato all’art. 4 del regolamento tirocini emanato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi, al supervisore spettano, per l’intera durata del tirocinio, le seguenti funzioni:

  • introdurre al contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
  • effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell’esperienza, definendo operativamente gli obiettivi, i metodi e le fasi, armonizzandole con le caratteristiche del contesto;
  • verificare, attraverso un costante monitoraggio, l’esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l’esperienza medesima;
  • esplicare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
  • procedere infine ad una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l’intero contesto istituzionale in cui il tirocinio è stato realizzato.